Lo Statuto del Comitato per la Rappresentanza parlamentare

 

STATUTO
Comitato Per la rappresentanza parlamentare

1. Denominazione
1.1. È costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile, un comitato denominato Per la rappresentanza parlamentare (di seguito il “Comitato”).
1.2. Il Comitato è aperto a successive adesioni da parte di persone fisiche, associazioni, fondazioni, enti e società.
1.3. Le proposte di adesione sono inoltrate da uno o più membri e deliberate dal Comitato di Gestione.

2. Sede e Durata
2.1. Il Comitato ha sede in Milano, viale Premuda 46 presso il dott. Pierluca Princigalli.
2.2. La variazione di sede è deliberata dal Comitato di Gestione.
2.3. Il Comitato avrà durata fino al raggiungimento del proprio scopo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, fatta salva la possibilità di prorogarne la durata con il consenso dei due terzi dei membri del Comitato di Gestione.

3. Scopo e Attività
3.1. Il Comitato:
  • non ha scopo di lucro e promuove attività e obiettivi comuni attraverso strumenti e progetti condivisi;
  • condivide il principio che la “garanzia di costituzionalità” preventiva a favore della legge elettorale sia condizione necessaria affinché non avvenga di nuovo che un Parlamento eletto con una legge incostituzionale abbia il potere di modificare la Costituzione mettendo a rischio la vita democratica del nostro Paese;
  • condivide il principio che la richiesta di detta garanzia di costituzionalità sia occasione per promuovere e ottenere una legge sulla rappresentanza quale soluzione alternativa a quella di promuovere il rango della legge elettorale da ordinario a costituzionale. 
  • In particolare, il Comitato intende promuovere la raccolta di fondi, anche attraverso campagne di crowdfunding, per contribuire al finanziamento delle spese relative alle azioni di natura giuridica e alle relative azioni di comunicazione pubblica, mirate ad ottenere il risultato che “qualsivoglia legge elettorale possa essere applicata a condizione che abbia preventivamente superato la verifica di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale”.
3.2 Il Comitato potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle sopra elencate per il raggiungimento del proprio scopo.

4. Patrimonio e finanziamento delle attività

4.1. Il Comitato non costituirà un suo patrimonio 
4.2. Il Comitato finanzierà la propria attività attraverso i proventi della raccolta di fondi promossa per la realizzazione dello Scopo del Comitato. 
4.3. Il Comitato può ricevere dai propri membri somme a titolo di finanziamento temporaneo. Tali finanziamenti dovranno essere sempre non fruttiferi di interessi e si intenderanno postergati al pagamento delle altre obbligazioni assunte dal Comitato. 
4.4 Le somme raccolte per il conseguimento dello scopo del comitato non entrano a fare parte del patrimonio del comitato. Del loro utilizzo verrà dato atto con idonea rendicontazione opportunamente certificata da un revisore contabile indipendente al momento della cessazione del Comitato.

5. Organi

5.1. Sono organi del Comitato:
  • il Comitato di Gestione;
  • il Presidente e il Vicepresidente;
  • l’Organo di Revisione, se nominato.

6. Comitato di Gestione

6.1. Il Comitato di Gestione, nominato inizialmente nell’atto costitutivo, è composto dai soggetti che hanno costituito il comitato. 
Due tra i componenti del comitato di gestione assumono l’incarico di Presidente e Vicepresidente e durano in carica per la durata del mandato del Comitato di Gestione e comunque per non più di un triennio. 
I membri del Comitato di Gestione durano in carica sino a decadenza, dimissioni o esclusione. 
6.2 Competono al Comitato di Gestione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la cooptazione di nuovi membri che, possedendo caratteristiche idonee d’ammissibilità e, condividendone le finalità, intendano contribuire al Comitato; il Comitato può delegare al Presidente o a uno dei propri membri lo svolgimento di determinati atti o categorie di atti.
6.3. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato per lo svolgimento di tale incarico.
6.4. Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.
6.5. Il Comitato è convocato dal Presidente mediante l’invio ai membri del Comitato e al Revisore se nominato con qualsiasi strumento che ne garantisca la ricezione, di un avviso contenente data e luogo dell’adunanza oltre all’elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in caso d’urgenza almeno ventiquattro ore, prima dello svolgimento dell’adunanza.
Saranno valide le riunioni del Comitato, anche se non convocate con le modalità indicate, quando siano presenti tutti i componenti.
6.6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Comitato, ad esclusione delle delibere di cui al successivo articolo 10 per le quali è richiesta la presenza di tutti i membri e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6.7. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ovvero in caso di assenza anche di quest’ultimo dalla persona designata dagli intervenuti; delle stesse viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione all’uopo designato dal Presidente, viene trascritto su apposito libro.
6.8. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  • che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.
6.9. I membri del Comitato decadono a seguito di annullamento, interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, ovvero sono esclusi per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi del Comitato. La decadenza o l’esclusione sono pronunciate dal Comitato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6.10. Il Comitato di gestione entro il 30 giugno di ogni anno è tenuto a trasmettere a tutti i membri del Comitato il bilancio approvato unitamente ad una relazione sulle attività svolte, a pubblicarli per non meno di 60 giorni su un sito Web accessibile a tutti coloro che abbiano contribuito alle raccolte fondi, e a pubblicizzarne l'indirizzo Web tramite gli stessi canali telematici utilizzati per la richiesta di contribuire. 

7. Presidente e Vicepresidente 

7.1. Il Presidente del Comitato di Gestione è il legale rappresentante del Comitato; cura l’esecuzione delle delibere e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato di Gestione, salvo ratifica da parte di questo ultimo alla sua prima riunione.
7.2. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Comitato di Gestione, tra i propri componenti, nella prima seduta e restano in carica fino alla scadenza del Comitato che li ha eletti e possono essere rieletti.
7.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato di Gestione, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori del Comitato. 
7.4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa prova nei confronti dei terzi dell’assenza del Presidente. 
7.5. Nel caso l’assenza del Presidente o del Vicepresidente si protragga per un periodo di tempo tale da ostacolare il normale svolgimento delle attività, si provvederà alla votazione per eleggere un sostituto, anche prima della decorrenza dei termini indicati.

8. L’Organo di Revisione 

8.1 Il Comitato di Gestione può deliberare la costituzione di un Organo di Revisione, monocratico o collegiale.
8.2 L’Organo di Revisione è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
8.3 L’Organo di Revisione dura in carica fino al termine di durata della società e in caso di sua proroga per tre esercizi ossia sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.
8.4 L’Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità del Comitato, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Comitato di Gestione ed effettua le verifiche di cassa. L’Organo di Revisione è sempre invitato, e può assistere, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Comitato. 

9. Disposizioni contabili 

9.1. L’esercizio contabile ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
9.2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Comitato di Gestione approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ogni anno quello preventivo dell’esercizio successivo. 
9.3. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
9.4. É vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali durante della vita del Comitato, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

10. Scioglimento e destinazione del patrimonio 

10.1 Nel caso in cui lo scopo del Comitato venga raggiunto o si verifichi che non possa essere raggiunto il Comitato di Gestione potrà deliberarne lo scioglimento, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo e delle eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività a favore di altri enti aventi finalità affini o analoghe.
10.2 Le delibere di cui al punto precedente dovranno essere assunte con il voto di due terzi dei componenti.

11. Norma finale 

11.1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.